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Proroga dei termini di alcune misure correlate all’emergenza Covid-19

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio c.a, la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 

Il provvedimento dispone la proroga dei termini delle seguenti misure correlate all’emergenza Covid-19.

 

Lavoratori affetti dalle patologie croniche (art. 10, comma 1-bis)

Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022), si applica la disciplina dell’articolo 26, comma 2 del D.L. n. 18/2020 il quale prevede che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Lavoratori con rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche, da terapie salvavita o disabilità grave (art. 10, comma 1-ter)

Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto .

 

Genitori con figli con disabilità grave o bisogni educativi speciali (articolo 10, comma 5-quinquies)

Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992) o con bisogni educativi speciali (BES), hanno diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (anche in assenza degli accordi individuali), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

Genitori con figlio minore di 14 anni (art. 10, comma 2, Allegato B)

Fino al 31 luglio 2022, genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (art. 90, comma 1, D.L. n. 34/2020), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio (art. 10, comma 2, Allegato B)

Fino al 31 luglio 2022, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agilea condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Smart working procedura semplificata (art. 10, comma 2-bis)

Fino al 31 agosto 2022, procedura semplificata di comunicazione dello smart working, anche in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.

 

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26/05/22