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Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il Decreto Legge n. 132 del 29 settembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

 

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023, in precedenza il termine era fissato al 30 settembre 2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori sia pubblici che privati, qualora affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Il succitato decreto individua le seguenti patologie.

 

a) Indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
  • attesa di trapianto d'organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età superiore a 60 anni;
  • condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Infine, resta vigente l’articolo 42, comma 3-bis, del D.L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 85/2023, secondo cui, fino al 31 dicembre 2023, è riconosciuto altresì il diritto al lavoro agile ai genitori di figli minori di 14 anni, nonché ai lavoratori che in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità.

 

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05/10/23