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Proroga termine presentazione domande indennità una tantum e indennità onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori e semplificazione requisiti di accesso alla NASpI

L’Inps, con circolare n. 65 del 19 aprile c.a., fornisce chiarimenti relativamente alle indennità una tantum e indennità onnicomprensiva, finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori, previste dal D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni).

 

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di un'indennità una tantum, di importo pari a 2.400 euro, a favore delle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori): 

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo. 

Per i soggetti rientranti nelle citate categorie che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. n. 137/2020, il Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di un'indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro.

 

Tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, Il Decreto Sostegni ha ricompreso anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

 

I lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda in quanto la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

 

I lavoratori che invece non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. n. 137/2020, possono presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021, entro il 31 maggio 2021.

 

Tale termine, inizialmente fissato al 30 aprile dal decreto Sostegni, è stato posticipato dall’Inps.

 

Requisiti di accesso alla NASpI

Il decreto Sostegni prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22/2015.

 

Pertanto, l’Istituto precisa che le domande di Naspi presentate tra il 1° gennaio e il 19 aprile e scartate perché senza il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione, saranno riesaminate d'ufficio.

 

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20/04/21