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Prorogati i Bonus del Decreto Coesione

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, di conversione del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

 

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 14 prorogano gli esoneri contributivi, previsti dal Decreto Coesione fino al 31 dicembre 2025 (D.L. n. 60/2024 – Lavoronews nn. 28 e 40/2024), in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).

 

Bonus giovani (articolo 14, comma 1-bis, lettera a)

Il Bonus giovani, di cui all’articolo 22 del D.L. n. 60/2024, riguarda le assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, di giovani con meno di 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.

 

Il decreto in esame ha previsto:

  • la proroga del bonus giovani per le assunzioni effettuate sino al 30 aprile 2026;
  • l’esonero contributivo sarà pari al:
    • 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
    • 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • qualora l’assunzione avvenga in una sede dell’area ZES (sono state aggiunte anche le Regioni Marche e Umbria), il limite massimo mensile è pari a 650 euro.

Per le assunzioni effettuate nell’area ZES, l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Bonus donne (articolo 14, comma 1-bis, lettera b)

Il Bonus donne di cui all’articolo 23 del D.L. n. 60/2024, riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, che comporti un incremento occupazionale netto, di lavoratrici svantaggiate.

 

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili. per un periodo massimo di 24 mesi.

 

Sono lavoratrici svantaggiate:

  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesiresidenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesioperanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Il decreto in esame ha previsto la proroga del bonus donne per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2026.

 

Per le assunzioni effettuate nell’area ZES, l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (articolo 14, comma 1-bis, lettera c) 

Il Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica), di cui all’articolo 24 del D.L. n. 60/2024, è rivolto ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES per il Mezzogiorno, lavoratori nelle medesime regioni.

 

Il beneficio si riferisce ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

 

Per tali assunzioni è previsto l’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro mensili.

 

Il decreto in esame ha previsto: 

  • la proroga del Bonus ZES per le assunzioni effettuate sino al 30 aprile 2026;
  • l’esonero contributivo sarà pari al:
    • 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
    • 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.


03/03/26