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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato il Decreto Interministeriale riguardante le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0».

Il beneficio fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018, art. 1, c. 46-56, è utilizzabile nella forma di credito d'imposta esclusivamente in compensazione, per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Soggetti beneficiari ed esclusioni (Art. 2)

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attività ammissibili (Art. 3)

L'art. 3 stabilisce quali sono le attività ammissibili al beneficio fiscale. Nello specifico, possono usufruire dell'agevolazione le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0».

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente all'esito delle medesime attività formative.

Ai fini dell'agevolazione, per personale dipendente, deve intendersi il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, mentre l'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità.

Spese ammissibili (Art. 4)

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Come costo aziendale deve intendersi la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, anche se, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione ( Art 5)

Il Decreto in esame, all'art. 5, stabilisce che il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile è riconosciuto un aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Obblighi documentali e dichiarativi ( Art.6)

Ai sensi dell'art. 6, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Controlli (Art.7)

L'art. 7 stabilisce che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari, alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Icona documento 'Formato PDF'Legge 27 dicembre 2017 numero 205 (formato PDF - 253 KB)

27/06/18