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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Coesione

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. Decreto Coesione).

 Di seguito, le principali disposizioni in materia di lavoro.

 Bonus Giovani (art. 22)

L’articolo in esame prevede il c.d. “Bonus Giovani” che consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, a carico dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e in apprendistato).

 L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili (estendibile a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per un periodo massimo di 24 mesi.

 Il beneficio è rivolto ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, oltre a non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, non siano stati mai occupati a tempo indeterminato e, nei casi di precedente contratto di apprendistato, non abbiano proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 L’esonero riguarda altresì i lavoratori occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei 6 mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

 Lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 34,4 milioni di euro per l’anno 2024; 458,3 milioni di euro per l’anno 2025; 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 254,1 milioni per l’anno 2027.

 Al raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento di ulteriori istanze.

 L’esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell’esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

 L’efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus Donne (art. 23)

L’articolo in esame riconosce il c.d. “Bonus Donne” che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice svantaggiata assunta a tempo indeterminato.

 Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, annualmente individuate con il decreto ministeriale, nonché da 24 mesi ovunque residenti.

 Inoltre, l’esonero è riconosciuto a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto.

 Lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 7,1 milioni di euro per l’anno 2024; 107,3 milioni di euro per l’anno 2025; 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni per l’anno 2027.

 Al raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento di ulteriori istanze.

 L’esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 È prevista l’emananione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell’esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

 

Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - ZES (art. 24)

L’articolo in esame riconosce ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES per il Mezzogiorno (Abbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) lavoratori nelle medesime regioni.

 Il beneficio si riferisce ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

 L’esonero spetta altresì ai soggetti che, alla data di assunzione, siano occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei 6 mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

 Lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 11,2 milioni di euro per l’anno 2024; 170,9 milioni di euro per l’anno 2025; 294,1 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,2 milioni per l’anno 2027.

 Al raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento di ulteriori istanze.

 L’esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell’esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

 L’efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Iscrizione dei percettori di NASPI nel SIISL (art. 25)

Nell’ambito dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro il decreto prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), di cui al D.Lgs. n. 22/2015, siano iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

 Con apposito decreto del Ministero del Lavoro, vengono definite le modalità di utilizzo del SIISL per l'inserimento di offerte da parte dei datori di lavoro o ricerche di lavoro dei lavoratori che saranno tenuti.

 A tal fine, i suddetti percettori, sono tenuti alla sottoscrizione del Curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e del Patto di servizio sulla piattaforma (PSP).

 Attraverso la piattaforma presente nel Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa vengono, pertanto, individuate dai centri per l’impiego le offerte di lavoro ritenute più congrue.

 

Funzionamento del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL (art. 26)

L’articolo in esame prevede che il Ministero del Lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sia consentito pubblicare sul sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni vacanti all’interno dei loro organici e le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

 All’interno del SIISL sono inserite altresì le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. Il SIISL utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale al fine di favorire al meglio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.


14/05/24