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Regime fiscale applicabile al telelavoro dall’estero

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 296 del 27 aprile c.a., ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli emolumenti erogati dal datore di lavoro, fiscalmente residente in Italia, al dipendente, residente in un Paese estero (Regno Unito), a fronte delle prestazioni svolte in telelavoro da parte del dipendente.

 

Per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

 

Pertanto, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in Italia, la tassazione del reddito deve avvenire solo, nel caso in esame, nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa.

 

Ne consegue che, non avendo i predetti emolumenti rilevanza fiscale in Italia, il datore di lavoro, nella qualità di sostituto d'imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione volta a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito.

 

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29/04/21