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Regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 218 del 6 novembre 2024, relativamente all’ipotesi di sottoscrizione, da parte di un datore di lavoro, di una polizza collettiva a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) in favore del proprio personale, ha fornito indicazioni circa la possibilità per i dipendenti di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e al contempo non concorrere alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir, i premi versati per la c.d. polizza vita.

L’Agenzia delle Entrate, ribadendo che affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell'articolo 15 del Tuir è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico, ha precisato che il dipendente non può portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo dei premi versati per la c.d. polizza vita, se gli stessi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Conseguentemente, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.


13/11/24