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Regime sanzionatorio in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1091 del 18 giugno 202, fornisce indicazioni a merito alle modifiche, introdotte con il Decreto Legge n. 19/2024, alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti ex art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

 

In particolare, l’articolo 29, comma 4, del Decreto Legge n. 19/2024 ripristina il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena, alternativa o congiunta, dell’arresto o dell’ammenda.

 

In merito alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, il suddetto Decreto Legge modifica solo in parte quanto già previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018, introducendo l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero, con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto.

 

Introduce inoltre il nuovo comma 5-quinquies all’art. 18 cit. secondo il quale l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi (limiti che si applicano ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto ed al distacco illeciti di cui rispettivamente all’art. 18, comma 1 e 2, comma 5-ter, e comma 5-bis) non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

 

Il quadro normativo si arricchisce del nuovo comma 5-quinquies all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale, insieme alla disciplina attualmente vigente in tema di maggiorazioni (ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018), completa quanto disposto in materia di recidiva.

 

La maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge (cd. recidiva “semplice”); mentre la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18 troverà altresì applicazione nel caso di condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18 (per l’appunto, recidiva “specifica”).

 

Il D.L. n. 19/2024 nulla stabilisce circa la natura alternativa della pena dell’arresto o dell’ammenda in caso di ipotesi aggravante di sfruttamento di minori, per la quale è prevista la pena dell'arresto fino a diciotto mesi congiuntamente all'ammenda aumentata fino al sestuploma.

 

Al riguardo, l’Ispettorato, alla luce della rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003, chiarisce che anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva, oltre a tenere in considerazione i limiti minimi e massimi ex art. 18 co. 5-quinquies del D.Lgs. n. 276/2003.

 

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25/06/24