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Regione Lombardia: disposizioni anti Covid in vigore dall’11 settembre al 15 ottobre 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 604 del 10 settembre contenenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, rispetto a quelle contenute nel DPCM 7 settembre 2020 (Lavoronews n. 154/2020).

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni:

  • Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
  • Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.
  • Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’Ordinanza.
  • È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

  • Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
  • Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
  • Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
  • In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  • Il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
  • E’ fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria.

Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Paesi a rischio

Sono prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020 per gli ingressi nel territorio regionale di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Attività economiche, produttive e ricreative:

In allegato all’Ordinanza l’elenco delle attività svolte nel rispetto delle specifiche misure contenute nelle corrispondenti schede.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti

dalla data dell'11 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020


11/09/20