Revisione della disciplina dell’IRPEF per i redditi di lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte in materia di Irpef dal D.Lgs. n. 216/2023 recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto attuativo prevede, limitatamente al 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Pertanto, rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del TUIR, la circolare n. 2/E precisa che:
- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.
Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, modifica per il solo anno 2024, la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.
In particolare, viene innalzata, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
Con tale modifica, si amplia, di conseguenza, fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR (escluse le spese sanitarie);
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef
Il documento di prassi si sofferma, inoltre, sull’analisi dell’articolo 3 del decreto attuativo che interviene sulla disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, adeguando gli scaglioni e le aliquote applicabili alla nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le modifiche si applicano con riferimento al solo anno d’imposta 2024.
In particolare, è stato previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
L’Agenzia chiarisce che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali (delibera degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, e in mancanza, applicazione delle aliquote vigenti per l’anno 2023).
12/02/24