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Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 862 dell’8 maggio 2024, ha fornito chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

 

L’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

 

Tale procedura ha la finalità di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.

 

Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 862 dell’8 maggio 2024, ha precisato che le dimissioni dei genitori entro i primi tre anni di vita dei figli, o di ingresso in famiglia, possono essere revocate in un momento antecedente alla loro efficacia, e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni deve essere soggetta ad un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”.

 

Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte della/del lavoratrice/lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

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13/05/24