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Riforma degli Ammortizzatori Sociali – Prime indicazioni

A seguito della pubblicazione della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), che prevede la riforma degli ammortizzatori sociali disciplinata dal dlgs 148/2015, il Ministero del Lavoro fornisce con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, le prime indicazioni operative relative all'introduzione dei nuovi criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

 

Viene precisato che si intendono abrogate tutte le circolari amministrative precedenti nelle parti non compatibili con la suddetta circolare.

 

Sono state altresì pubblicate, da parte dello stesso Ministero, delle slides per rappresentare sinteticamente il quadro completo della riforma.

 

Gli interventi innovativi previsti sono diretti alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale e le modifiche disposte con la Legge di Bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.

 

Tali innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

 

L’impianto si fonda sul principio dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema. La necessità è quella di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro.

 

Nella legge di riforma sono, pertanto, previsti sempre interventi di sostegno al reddito con un forte nesso tra le politiche attive e la formazione.

 

Tra i punti qualificanti della riforma, la modifica della CIGS che avrà un unico massimale di 1.199,72 euro, quindi con un aumento di oltre 200 euro per chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 euro.

 

Inoltre, la CIGS è estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.

 

Sui Fondi di Solidarietà Bilaterali (artt. 26 e 40 del d.lgs. n.148), viene operato un adeguamento sia della platea dei datori di lavoro che delle prestazioni. In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel FIS (Fondo di Integrazione Salariale dell’Inps).

 

Di notevole impatto anche l'eliminazione dei vuoti di tutela con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FIS (art. 29 del d.lgs. n. 148).

 

Sarà esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

 

Il FIS erogherà l’assegno di integrazione salariale per una durata massima di 13 e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l’assegno straordinario.

 

La nota ministeriale sottolinea anche che, con decorrenza 1° gennaio 2022, la disciplina relativa al FIS deve essere adeguata alla legge di bilancio con l’estensione dell’ambito di applicazione ai datori di lavoro con almeno un dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

 

La riforma prevede anche l'estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione, con proroga al 2023 e ampliamento del campo di applicazione anche alle imprese con almeno 50 addetti.

 

Ministero del Lavoro circolare n. 1 del 3 gennaio 2022

 

Slides Ministero del Lavoro


05/01/22