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Riforma in materia di fiscalità internazionale e

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, il D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”.

 

Di seguito, alcune delle modifiche di interesse.

 

Residenza delle persone fisiche (art. 1)

Con l’articolo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è eliminata la presunzione assoluta di residenza fiscale, quale conseguenza dell’iscrizione di una persona fisica alla anagrafe della popolazione residente, per la maggior parte del periodo d’imposta.

 

In specie, l’iscrizione all’anagrafe tributaria di una persona fisica, per la maggior parte del periodo di imposta, diventa una presunzione relativa, in quanto al contribuente è attribuita la possibilità di fornire prova contraria in merito al suo effettivo domicilio.

 

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 del TUIR, come modificato dall’articolo in commento, recita, dunque, che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Salvo prova contraria, si presumono, altresì, residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

 

È modificata anche la definizione di “domicilio fiscale”, in quanto, ai sensi del nuovo comma 2 del succitato art. 2 del TUIR, ai fini della determinazione della residenza delle persone fisiche, per domicilio deve intendersi il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

 

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (art. 5)

L’articolo in commento introduce un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

 

La nuova agevolazione riguarda i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

 

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17/01/24