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Rimborso spese al dipendente trasferito all'estero per l'acquisto di laptop/tablet per i figli in età scolare

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 294 del 24 maggio c.a., precisa che il rimborso, da parte del datore di lavoro, delle spese sostenute dai dipendenti, che rientrano nella categoria dei trasferiti all’estero (c.d. transferred employees), per:

  • l’acquisto dei laptop/tablet per i figli iscritti in istituti scolastici
  • costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso, il cui superamento è condizione per iscrizione all'istituto scolastico

non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR.

 

L’esenzione delle somme erogate a titolo di rimborso è possibile se le stesse non sono erogate ad personam ma individuando una categoria di dipendenti.

 

Tale categoria può essere individuata nei lavoratori che vengono trasferiti all’estero per motivi di lavoro.

 

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26/05/22