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Rinnovo o proroga dei contratti a termine per le aziende che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.  855 del 28 maggio c.a., fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori che sono già stati assunti a termine, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1 lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

 

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che:

  • il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo u.s. è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’articolo 8 del D.L. n. 41/2021;

  • invece, per quanto riguarda la possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell'articolo 19-bis del D.L. n. 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.

Il richiamato articolo 19-bis consente infatti ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

 

Pertanto, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro, secondo il regime derogatorio emergenziale, anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

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08/06/21