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ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 88 del 17 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, in seguito ad interpello proposto dall'INPS, fornisce alcuni chiarimenti in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE), ovvero del prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente.

Nel caso di specie, il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte degli Istituti finanziatori e successivamente recuperato dall'INPS sul trattamento pensionistico spettante agli interessati.

Viene chiesto, quindi, se l'Ente istante, in qualità di sostituto di imposta, possa corrispondere il credito di imposta, riconosciuto dalla norma, in favore di pensionati residenti all'estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e se abbia l'obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. "no tax area".

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l'articolo 1, comma 166, della Legge di Bilancio per il 2017, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l'Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (c.d. APE Volontaria), che rappresenta un prestito corrisposto in quote mensili dall'Istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell'INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Viene chiarito, inoltre, che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti, al soggetto erogatore è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Ciò premesso, nel presupposto che i soggetti residenti all'estero e quelli incapienti possano beneficiare dell'APE volontaria, l'Agenzia delle entrate ritiene che il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall'INPS, in favore di detti soggetti, per l'intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L'Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all'erario.

 

19/12/18