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Risposte dell’Agenzia dell’Entrate a quesiti relativi al “Decreto Cura Italia”

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 3 aprile c.a., ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale legate ai redditi di lavoro dipendente, a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

 

Tali disposizioni attengono, principalmente, ai seguenti profili:

  • proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
  • misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 61) e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62)

 

Tra i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, rileva quello riguardante la sospensione di cui all'art. 61, il quale ha esteso ad ulteriori categorie di soggetti, la sospensione prevista dall’articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.

 

Qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

 

Inoltre, le sospensioni possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili a determinati codici ATECO, ma è necessario che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

 

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative al premio ai lavoratori dipendenti.

 

Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time).

 

L’Agenzia ritiene, altresì, che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

 

Inoltre, in considerazione della finalità della norma, che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

 

Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

 

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, per il modello F24, il codice tributo “1699” denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

 

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06/04/20