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Sanzione per omessa o ritardata denuncia di infortunio

L’Inail, con circolare n. 24 del 9 settembre c.a., fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.

 

L’importo della sanzione per la violazione delle predette disposizioni è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

 

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 124/2004.

 

Il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.

 

Il pagamento di tale somma (sanzione “minima”) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

 

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ex art. 16 della L. 689/1981.

 

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

 

Inotre, l’Inail, in relazione ai nuovi obblighi in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entrati in vigore dal 12 ottobre 2017 e previsti dall’art. 18, c. 1, lett. r), del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che i procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, sono tra loro autonomi.

 

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10/09/21