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Smart working svolto in Italia da soggetto non residente

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 626 del 27 settembre c.a., ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero.

 

Nell’interpello in esame, l’Agenzia ha evidenziato che Il reddito prodotto da una cittadina italiana iscritta all'AIRE e dipendente di una società lussemburghese che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge, da marzo 2020, l'attività lavorativa in Italia in smart working, per un periodo superiore a 183 giorni, rileva fiscalmente anche nel nostro Paese, ai sensi degli articoli 49 e 51, commi da 1 a 8, del Tuir.

 

Pertanto, tale reddito deve essere tassato in entrambi gli Stati e la doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento da parte del Lussemburgo (Stato di residenza del lavoratore dipendente) di un credito d’imposta.

 

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29/09/21