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Sospensione automatica della riduzione della Naspi

L’Inps, con circolare n. 122 del 6 agosto c.a., fornisce istruzioni per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis).

 

L’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

 

Il citato articolo 38 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) ha previsto la sospensione del richiamato meccanismo di riduzione della NASpI per:

  • le indennità in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021;
  • le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.

Conseguentemente:

  • dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 rimane invariato l’importo della prestazione in pagamento alla data del 1° giugno 2021, senza l’ulteriore abbattimento della prestazione del 3% per i mesi da giugno a dicembre 2021;
  • le indennità NASpI aventi data di decorrenza nell’arco temporale 1° giugno 2021 – 30 settembre 2021 verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni senza procedere, dal primo giorno del quarto mese di fruizione, alla riduzione della prestazione nella misura del 3%.

Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio alla sospensione.

 

Alle prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021, trova applicazione la citata riduzione.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.

 

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31/08/21