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Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali

L’Inps, con circolare n. 126 del 10 agosto c.a., fornisce indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali introdotta dall’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e dall’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (Decreto Milleproroghe).

 

L'articolo 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Tale periodo è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

 

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020.

 

L’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, ha introdotto un’ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

 

Al fine di coordinare le citate norme, che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, l’Istituto esamina gli effetti conseguenti all’applicazione della predetta sospensione per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

 

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31/08/21