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Sospensione versamento contributi Enasarco

L’Enasarco ha pubblicato una nota con la quale comunica la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020, in attuazione dell’articolo 18, del D.L. n. 23/2020.

 

La sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti.

 

Pertanto, tutte le imprese preponenti sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto.

 

Le aziende preponenti, aventi i requisiti indicati nell'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento con le seguenti modalità: 

  • pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 
  • pagamento dilazionato in 5 rate mensili, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi. 

Potranno quindi beneficiare della sospensione dei contributi le imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • per le imprese preponenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • per le imprese preponenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 

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21/04/20