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Sottoscritto l'Accordo Nazionale per il lavoro stagionale nei CAF

Sottoscritto, in data 9 giugno c.a., un accordo tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nell’ambito del quale sono state rese strutturali le previsioni già contenute nell’Accordo Nazionale sulla definizione e disciplina dell’attività stagionale inerente i centri di assistenza fiscale del 20 febbraio 2019, successivamente prorogato.

 

L’accordo, valido su tutto il territorio nazionale, stabilisce che le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale.

 

Pertanto, per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, i CAF potranno ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 con esonero dai vincoli ivi previsti (apposizione di causale; contingentamento percentuale; limitazioni di durata; obbligo di rispetto degli intervalli temporali).

 

Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del citato accordo.

 

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14/06/22