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Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

L’Inps, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce indicazioni in merito alla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

 

L’articolo 1, comma 134, della Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti confermando la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

 

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

 

Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

 

Il congedo facoltativo del padre, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

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10/01/22