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Tassazione agevolata per premi di risultato anche in caso di rideterminazione del periodo congruo per Covid-19

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 270 del 20 aprile c.a., ha fornito indicazioni in merito all’applicabilitàdell’aliquota Irpef del 10% sui premi di risultato nel caso in cui l'accordo sindacale ridetermini il periodo congruo a seguito dell'emergenza sanitaria.

 

Nello specifico, la società opera a livello nazionale nel settore dei giochi leciti e delle scommesse, attività che, a seguito delle misure restrittive per far fronte all’emergenza sanitaria, sono state sospese.

 

Le Parti hanno quindi valutato la possibilità di applicare eventuali correttivi all’indicatore per il calcolo del premio di risultato relativo all’anno 2020.

 

L'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.

 

Per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l'arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

 

La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo considerato.

 

Non è, pertanto, sufficiente che al termine del periodo di maturazione del premio, l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

 

Il regime fiscale di favore può essere applicato sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

 

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

 

Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

 

L'Agenzia ha quindi sottolineato che la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell'accordo aziendale, non ostacola l'applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti.

 

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22/04/21