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Tassazione indennità per morte del lavoratore

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 301 del 4 dicembre 2025, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di escludere da tassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, le somme corrisposte a titolo di Assegno Integrativo Caso Morte (AICM), pur erogate sotto forma di rendita periodica e non come indennità una tantum, in quanto indennità conseguite a seguito della morte del lavoratore.

 

Il chiarimento è rivolto a una società che, in base al regolamento aziendale, riconosce ai dirigenti partner e ai loro aventi causa indennizzi in caso di morte o invalidità permanente, sia professionale che extra-professionale. 

 

L’Agenzia delle Entrate, in premessa, richiama l’art. 51 del TUIR, il quale sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, e l’art. 6, comma 2, del medesimo TUIR, secondo cui le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi non costituiscono reddito quando dipendono da invalidità permanente o morte.

 

L’Agenzia richiama, inoltre, la circolare n. 55/1999 e la circolare n. 326/1997, le quali precisano che le prestazioni derivanti da invalidità permanente o da morte non sono imponibili se riconducibili alle ipotesi previste dall’articolo 6, comma 2, del TUIR.

 

Nel caso specifico, l’obbligo di pagamento dell’indennità deriva da un regolamento aziendale e il datore di lavoro è contraente e beneficiario della polizza stipulata per la copertura del proprio rischio. Inoltre, l’indennità è predeterminata dal regolamento ed erogata al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa in caso di morte del dipendente.

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del TUIR, l’Agenzia ritiene che tale indennità non concorra alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla modalità di erogazione, sia essa in forma di capitale o di rendita.


12/12/25