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Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 320 del 14 febbraio 2023, fornisce precisazioni in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo e in particolare, se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 (limite delle 20 ore settimanali).

 

Nel caso in esame, il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

 

Analogamente, lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 (limite 20 ore settimanali).

 

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27/02/23