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Trasmissione all'Inps dei compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato nel corso del 2021

I Decreti Legge n. 104/2020, per l’anno 2020, e n. 41/2021, l’anno 2021, hanno innalzato da 258,23 a 516,46 euro il tetto entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

L’Inps, con messaggio n. 401del 26 gennaio c.a., ha fornito indicazioni in merito alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

 

In particolare, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021.

 

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

 

Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

 

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28/01/22