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Ultime FAQ ministeriali sul diritto allo smart working

Il Ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha aggiornato le FAQ in materia di diritto allo smart working, riconosciuto ai lavoratori fragili e ai lavoratori genitori di figli under 14 anni fino al 30 giugno 2023, come previsto dal D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe - Lavoronews n. 14/2023).

 

In particolare, il Ministero ha precisato che:

  • ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, per periodi collocati fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

  • ai lavoratori fragili, cioè coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022, dipendenti pubblici e privati, fino al 30 giugno 2023, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli;

  • dal 1° febbraio 2023le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022), ed ai genitori con figli minori di 14 anni, aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile con durata "collocata" fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023 dovranno essere inoltrate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile", anche in assenza dell’accordo individuale.

    Chi aveva inviato una comunicazione con la procedura semplificata (attiva fino al 31 gennaio 2023) relativa ad un periodo di lavoro agile con termine al 31 marzo 2023 o senza indicazione del termine, dovrà, comunque, inviare una nuova comunicazione con la procedura ordinaria con decorrenza dal 1° aprile 2023.

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29/03/23