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Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 48, Legge. n. 207/2024) ha modificato la tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi.

 

La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti è contenuta nell’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, che, fino al 31 dicembre 2024, dispone:

  • che i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori, di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificano nella misura del 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto degli ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La medesima disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica;
  • che resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dal predetto art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025

La Legge di bilancio 2025 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) dell’art. 51, co. 4 del TUIR.

 

Per effetto di tale sostituzione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina, l’Agenzia delle entrate precisa che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.

 

Ne consegue che, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Peraltro, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia delle Entrate considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Disciplina transitoria

Il D.L. n. 19/2025 (convertito in Legge n. 60/2025) ha introdotto una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime previsto dall’art. 1, co. 48 della Legge di Bilancio 2025.

 

Nello specifico, nella Legge di Bilancio 2025 viene inserito il comma 48-bis, il quale dispone che resta ferma l’applicazione della disciplina di cui all’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli "ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

 

Al riguardo, la circolare in esame chiarisce, anche attraverso alcuni esempi illustrativi, che:

  • considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del contratto di assegnazione, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente;
  • ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica, fino alla naturale scadenza degli stessi, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024;
  • il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Resta ferma la necessità che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

 

Un interessante chiarimento riguarda l’ipotesi in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi dell’art. 1, co. 48 della Legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate.

 

In questo caso, viene chiarito che trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

 

Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo

Con riferimento alla proroga del contratto, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

 

In caso, invece, di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.

 

Da ultimo, viene precisato che, al di fuori delle ipotesi illustrate nella circolare, trova applicazione il criterio generale del valore normale, di cui all’art. 51, co. 3, primo periodo, del TUIR.


09/07/25