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Vietato il controllo indiscriminato dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, pubblicato nella Newsletter n478 del 22 giugno c.a., ha precisato che non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato.

 

Le eventuali attività di controllo, indipendentemente da specifici accordi sindacali, devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

 

Nel caso in esame, il datore di lavoro impiegava un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete.

 

Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal GDPR.

 

Il sistema, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti, comprese informazioni estranee all'attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

 

Il Garante ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

 

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30/06/21