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ACE innovativa 2021 – Comunicazione fruizione credito d’imposta – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Come noto, il cd. decreto “Sostegni-bis”, allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), ha potenziato, in via transitoria, l’istituto dell’ACE (Art. 19, Dl. n. 73/2021 e vedi ns. circolare n. 16/2021) e in particolare:

  • il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, comunque fino a un importo massimo di cinque milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% (invece, alla base pregressa, formata fino al 2020, continua ad applicarsi il coefficiente dell’1,3%)
  • in deroga al criterio del pro rata temporis, gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore per il 2020.

Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

In particolare, la comunicazione ACE va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della predetta comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello redditi 2022).

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello.

La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni ACE già presentate.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

In caso di esito positivo, il credito d’imposta, autorizzato dalle Agenzia delle entrate, può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, esclusivamente mediante F24, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato.

In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In tal caso, il soggetto cedente deve inviare, con modalità telematiche, la comunicazione della cessione del credito d’imposta, a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto e può utilizzare il credito d’imposta “acquistato” oppure cederlo a sua volta ad un terzo (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021).

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace


23/09/21