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Acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi - Rilevanza reddituale derivante dal differenziale tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del differenziale positivo che nasce dal pagamento di un corrispettivo inferiore al valore nominale dei crediti.

Il caso riguarda uno studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale, che intende acquistare crediti di imposta derivati da operazioni di ristrutturazione edilizia. Questi crediti non derivano da prestazioni professionali dello studio.

Il provento realizzato è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispettivo pagato dallo studio associato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che “in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR”, questo acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile per lo studio associato.

La non imponibilità vale nella misura in cui il credito oggetto di cessione non derivi da prestazioni professionali riconducibili in qualche modo allo studio associato: diversamente, non solo lo sconto in fattura ma anche l’acquisto del credito derivante da una fattura emessa a un proprio cliente sembrerebbe originare un differenziale imponibile.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 472 del 30 novembre 2023)


01/12/23