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Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino - Approvazione dei coefficienti di maggiorazione

Si ricorda che la Legge di bilancio 2024 (Art. 1, co. 75 – 85, L. n. 213/2023) dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR.

In particolare, l’adeguamento può essere effettuato mediante:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali, l’adeguamento si perfeziona con il pagamento dell’IVA e di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

In caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, l’adeguamento si perfeziona mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Con il DM in esame, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) ha approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per determinare l’IVA e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute (IRAP), nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino.

Ai fini dell’applicazione dei coefficienti, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

  1. per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  2. e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  3. per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3 (DM 24.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze).

25/06/24