Affrancamento degli utili: istituiti i codici tributo
Come noto, gli utili e le riserve di utili, relativi a partecipazioni detenute nell’ambito dell’attività di impresa, in società ed enti residenti all’estero, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.
Deve trattarsi di utili e riserve di utili, i cui percettori sono soggetti residenti o localizzati in Italia:
- non ancora distribuiti alla data del 1° gennaio 2023;
- risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Per i contribuenti assoggettati a IRES, l’imposta sostitutiva succitata ha un’aliquota del 9 %.
Per i contribuenti assoggettati a IRPEF, l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 30% (art. 1, co. 87-95, L. n. 197/2022, la legge di bilancio 2023).
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Non è ammessa la compensazione.
Per consentire il versamento di tali somme, tramite F24 Elide, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” come segue.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo elementi identificativi”, nessun valore, nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti oggi, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”, nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 26 giugno 2023)
28/06/23