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Agevolazione IVA per i beni anti COVID-19: nota di credito se l’IVA agevolata non è stata applicata

Come noto, si applica l’aliquota IVA del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, ecc.), inserite nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972.

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le suddette cessioni di beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti ((art. 124, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio” convertito dalla L. n.77/2020).

In caso di errata applicazione dell’aliquota IVA ordinaria nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 con riferimento alla cessione di beni che avrebbero dovuto beneficiare dell’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA, il fornitore potrà emettere una nota di credito, rettificando la maggiore imposta non correttamente applicata, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26, co. 3, D.P.R. n. 633/1972 (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 391 del 7 giugno 2021).


14/06/21