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Aiuti di stato – Mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA – Come rimediare alle anomalie

L’art. 52 della L. n. 234/2012 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il DM 31 maggio 2017 n. 115 è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del predetto Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del Registro Nazionale degli aiuti di stato con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’art. 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione nei Registri RNA, (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Con il provvedimento in esame, sono state definite le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, informa i contribuenti delle incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni, in merito agli aiuti ricevuti, tramite una comunicazione in cui sono indicati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo delle dichiarazioni interessate;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni che hanno impedito l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA.

La segnalazione è trasmessa tramite Pec ai contribuenti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. In mancanza di una casella di posta elettronica certificata, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili anche nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance” del “Cassetto fiscale” del contribuente, accessibile dall’area riservata del sito delle Agenzia delle entrate.

Il contribuente può chiedere, direttamente o tramite intermediari autorizzati, ulteriori informazioni riguardo alle incongruenze riscontrate o fornire nuovi elementi che giustifichino l’anomalia rilevata dal Fisco o, ancora, segnalare inesattezze presenti nei dati indicati nella comunicazione.  Le modalità con cui rispondere alla nota sono indicate nella comunicazione stessa.  Viene precisato che la casella Pec da cui è arrivata la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Gli stessi dati forniti ai contribuenti sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza che li tratterà in modo autonomo e in qualità di titolare del trattamento.

Vengono definite, inoltre, le modalità per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Sono previste due ipotesi:

  • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
  • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024)


10/05/24