• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Aliquota IVA del 5% per l’intera fornitura di gas metano

Come noto, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5% (art. 5, D.L. n.115/2022, il cd. decreto “aiuti bis).

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 368 del 7 luglio 2022, ha precisato che, ai fini IVA, la definizione degli “usi” deve essere mutuata dalle disposizioni del Testo unico delle accise.

Pertanto, è stato precisato che l’aliquota IVA del 5% in esame risulta applicabile, in via temporanea:

  • sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
  • sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Di conseguenza, la predetta aliquota IVA agevolata non poteva estendersi a fattispecie diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa; queste operazioni avrebbero scontato l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che dalla normativa emergenziale temporanea emerge che la generale volontà del legislatore è di ridurre il più possibile il costo «complessivo» della bolletta a carico dell’utente finale, senza nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo e senza distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedenti il limite di 480 mc.

Di conseguenza, l’aliquota agevolata del 5% va applicata a tutto il “pacchetto” relativo alla fornitura di metano e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea (Risoluzione n. 47 del 6 settembre 2022).


09/09/22