Articolo 66 del TUIR - Riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività
Come noto, il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (art. 66 TUIR – cd. “Imprese minori”) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 T.U.I.R. e degli altri proventi di cui all'art. 89 T.U.I.R. percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.
La differenza è aumentata dei ricavi (art. 57, T.U.I.R.), dei proventi immobiliari (art. 90, co. 1, T.U.I.R.), delle plusvalenze (art. 86 T.U.I.R.) e delle sopravvenienze (art. 88 T.U.I.R.) e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 T.U.I.R.).
Il regime di determinazione del reddito sopra illustrato si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017.
È stato, inoltre, previsto che le rimanenze finali che avevano concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, fossero portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
Nel periodo d'imposta 2017, quindi, le imprese minori, applicando il suddetto regime di determinazione del reddito, hanno operato la deduzione azzerando il valore fiscale delle proprie rimanenze e realizzando (in alcune situazioni) rilevanti perdite di periodo.
In considerazione di tale situazione e della contestuale modifica della disciplina di riporto delle perdite fiscali, limitatamente alle imprese in contabilità semplificata, è previsto un regime transitorio per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019.
In particolare, le perdite fiscali derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata, relativa al periodo d'imposta 2017, non compensate con il reddito complessivo di tale anno sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite residue del 2017, non compensate nel triennio 2018-2020, possono essere compensate negli esercizi successivi senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80%.
Le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
Le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi al periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con il provvedimento in esame è stato chiarito che, in caso di cessazione dell’attività d’impresa nel 2019, possano essere integralmente dedotte, sino a concorrenza del reddito di impresa:
- sia le perdite d’impresa generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze in applicazione del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata;
- sia le perdite generatesi nel 2018, in capo agli stessi soggetti, per effetto dello svolgimento dell’ordinaria attività.
Ciò, in deroga ai limiti di deducibilità sopra illustrati che disporrebbe, invece, l’utilizzabilità di tali perdite entro il limite del 40% del reddito d’impresa (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 556 del 23 novembre 2020).
25/11/20