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Atti di recupero del credito d’imposta – Individuazione dell’Ufficio competente

Per gli atti di recupero dei crediti d’imposta, l’art. 38-bis, co. 1, lett. g) del DPR n. 600/1973, introdotto dal DL. n. 13/2024, prevede che la competenza alla formazione dell’atto spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/73, al momento della commissione della violazione.

Con il provvedimento in esame, è stato previsto che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza all’emanazione del predetto atto di recupero spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.

Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2024)


06/06/24