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Attività chiuse e discoteche: istituiti i codici tributo per la restituzione del contributo non spettante

Come noto, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” (art. 2, co. 1, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla L. n. 106/2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della L. n. 106/2021, legge di conversione del D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis”), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza COVID.

E’ stata, inoltre, disposta la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili” risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (art. 11, D.L. n. 105/2021).

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse e discoteche., erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello F24 ELIDE, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo:

  • “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
  • “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
  • “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.

Nel modello F24 i codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 4 gennaio 2022)


05/01/22