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Atto con firma digitale: registrazione a zero carta

L’utilizzo diffuso dei documenti elettronici ha ispirato una procedura specifica per la registrazione degli atti con firma digitale.

In questi casi la richiesta di registrazione può essere fatta tramite:

  • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente,
  • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

La richiesta di registrazione deve contenere:

  • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
  • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
  • eventuali allegati all’atto da registrare,
  • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti (al riguardo, ricordiamo che l’imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

L’Agenzia delle Entrate informa che per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la registrazione è automatica.

Cade la necessità di consegnare all’ufficio una copia cartacea o un supporto (ad esempio, Cd o Dvd) contenente la stessa copia.

Al richiedente verrà dato riscontro circa l’avvenuta registrazione dell’atto oppure sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.

Tale possibilità non è applicabile ai casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl).


07/02/23