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Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Optional a carico dei dipendenti - Chiarimenti

Si ricorda che l’art. 51, co. 1 del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (c.d. “principio di onnicomprensività”).

Tuttavia, l’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2025, dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.

La percentuale del 50% è ridotta al:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e della reale percorrenza.

Inoltre, il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, (ade esempio, l’immobile per custodire il veicolo); tali beni e servizi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Se il dipendente corrisponde delle somme, con il metodo del versamento o della trattenuta, nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.

Tanto premesso, con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione contenuta nel suddetto art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Pertanto, se il dipendente decide di aggiungere optional, pagandoli tramite una trattenuta in busta paga, queste somme non possono essere sottratte dal valore del fringe benefit. Questo perché gli optional non rientrano nel calcolo forfetario basato sulle tabelle ACI, che considerano solo i costi standard di esercizio del veicolo.

In conclusione, il datore di lavoro può offrire ai dipendenti la possibilità di personalizzare i veicoli aziendali, ma il pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono, quindi, essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit.


11/08/25