• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Autodichiarazione Aiuti di Stato “Covid 19”: l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le FAQ

Come noto, in materia di autodichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, l’Agenzia delle entrate ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato al 30 novembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate il 17 novembre 2022 ha pubblicato una serie di FAQ che affrontano alcune delle questioni più controverse sulla compilazione dell’autodichiarazione sugli aiuti anti Covid che le imprese hanno ottenuto nei mesi di pandemia.

I chiarimenti alle FAQ sono stati forniti sentita la direzione Rapporti fiscali europei e internazionali del Dipartimento delle Finanze, per la parte di competenza in tema di aiuti di Stato.

Tra le FAQ più importanti si segnala quanto segue:

  • la chiusura della partita Iva della società non esonera il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione;
  • nel caso in cui il modello inviato contenga errori o imprecisioni è possibile effettuare un nuovo invio entro il medesimo termine del 30 novembre,
  • è possibile correggere, tramite dichiarazione dei redditi integrativa, l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021 anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”,
  • per gli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, è consentito allocare nella Sezione 3.12, se sussistono le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020,
  • per il contribuente che svolge più attività è possibile fare riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività esclusivamente per quei soggetti che adottano la contabilità separata,
  • in tema di operazioni straordinarie, sono ipotizzati i seguenti casi:
  • fusione realizzata, a dicembre 2020, tra l’impresa A e l’impresa B, ognuna con un ammontare di aiuti del regime “ombrello” pari a 800.000 euro ricevuti prima dell’operazione societaria. Nel 2021 la “nuova” impresa C, avendo ancora a disposizione un plafond di 200.000 euro per nuovi aiuti da imputare all’interno della Sezione 3.1, continuerà a fruirne per l’importo corrispondente;
  • fusione avvenuta a febbraio 2021 con ammontare degli aiuti ricevuti prima della fusione dalle due società pari a 1.000.000 di euro ciascuna, di cui 800.000 euro entro il 27 gennaio 2021 per entrambe le società, la “nuova” impresa non potrà più ricevere nuovi aiuti. Tuttavia, non si provvederà alla restituzione dell’ammontare eccedente il tetto di 1,8 milioni di euro (pari a 200.000 euro).

L’Agenzia richiama l’art. 3 punto 8 del Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”, secondo cui “In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi”.

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione” il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società” e il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.

L’applicazione in via analogica di tale impostazione determina nei casi prospettati che entro il 30 novembre 2022 saranno presentate dal soggetto neocostituito (C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l’operazione di riorganizzazione.

 

Per un esame completo delle Faq si rinvia al presente link


18/11/22