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Autodichiarazione Aiuti di Stato: proroga termine presentazione al 31 gennaio 2023

In materia di autodichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 29 novembre 2022, ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

La suddetta proroga è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate, perché, come specificato nel provvedimento citato, alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Inoltre, è stato prorogato anche il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo: questi importi devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023 oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

In data 29 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di Stato COVID, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Il metodo di calcolo è estremamente complesso e, pertanto, sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Si pone anche il problema se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

30/11/22