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Autodichiarazione aiuti di Stato: nuova casella “ES” nella dichiarazione della Sezione 3.1 consente di non compilare il quadro A per chi non ha superato i massimali UE

Come noto, in materia di autodichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, l’Agenzia delle entrate ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato al 30 novembre 2022, anziché al 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha sostituito il modello originario di autodichiarazione aiuti di Stato, le relative istruzioni e le specifiche tecniche, consentendo di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

L’Agenzia delle entrate ha motivato la suddetta modifica, sostenendo che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”.

In particolare, nel frontespizio del modello, nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”.

Barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.

Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

La suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie, cioè esponendo gli aiuti nel quadro A.

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

 

In caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

Qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività.

Ove si intenda avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario. (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022).


26/10/22