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Avviso bonario: definibile in caso di mancata archiviazione parziale della pratica entro 30 giorni dalla data della comunicazione originaria

Come noto, in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari, il contribuente, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell’invito contenente gli esiti della liquidazione agli intermediari, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario.

Tra i servizi disponibili sul canale CIVIS, quello di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici consente, se dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, di chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto.

Se le ragioni sono fondate, l’utente ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della comunicazione di irregolarità.

I dubbi espressi dagli intermediari riguardano, in particolare, gli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente.

Il trattamento ordinariamente effettuato dagli uffici nella lavorazione di tali istanze prescinde dal canale di presentazione (ufficio o CIVIS).

Il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità rappresenta il presupposto per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione (art. 2, co. 2, D. Lgs. n. 462/1997).

I suddetti benefici sussistono anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo (non superiore a sette giorni) rispetto al termine sopra richiamato (art.15-ter, commi 3 e 4, D.P.R. n. 602/1973).

Di conseguenza, hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi i contribuenti che provvedono tempestivamente al pagamento di quanto richiesto con la comunicazione d’irregolarità.

Per i contribuenti che forniscono i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione, è necessario distinguere se l’istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all’Agenzia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione oppure oltre tale termine.

Nel caso di presentazione dell’istanza entro il termine di trenta giorni, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che dal ricevimento della comunicazione “definitiva”, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni); il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità; in tal caso, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione; il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità; anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

Si ricorda che, ai fini dell’individuazione della data di presentazione dell’istanza di riesame, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS.

Una volta generata tale ricevuta di presentazione, la richiesta sarà conclusa, come di consueto, tramite la procedura stessa e non occorre procedere all’invio di ulteriori PEC, e-mail, ecc, le quali, anzi rischiano di rallentare l’operatività degli uffici addetti alle lavorazioni senza generare alcun beneficio.

Il canale CIVIS consente l’allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l’Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile.

Tale funzionalità è, infatti, disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) e per il servizio di assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (art. 1, commi 634 e seguenti, L. n. 190/2014).

Diversamente, per quanto attiene all’attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle relative cartelle di pagamento, il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento.

Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste, infatti, nella liquidazione “sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria”.

Al contribuente, con la comunicazione di irregolarità, viene chiesto di fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione.

A tale scopo, CIVIS permette all’utente di inserire le motivazioni dell’istanza di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina - 3000 caratteri).

Nei residuali casi in cui l’ufficio abbia esigenza di effettuare approfondimenti su specifici documenti, l’operatore contatta l’utente per la trasmissione della necessaria documentazione via e-mail, utilizzando l’apposita casella funzionale dedicata all’interlocuzione CIVIS e attivata in ogni Ufficio territoriale.

Qualora, in casi eccezionali, si renda invece indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate, sarà cura dell’ufficio fissare l’appuntamento presso l’ufficio prescelto dall’utente, dandone notizia all’ufficio destinatario.

Il ricorso a tale modalità operativa, considerata la perdurante emergenza pandemica e l’esigenza di limitare l’accesso fisico agli uffici, andrà valutato con particolare attenzione (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021).


20/12/21