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Bonus investimenti in beni strumentali – Dicitura nei DDT

Si ricorda che, ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1062, L. n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, inoltre, che a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.

Con la Circolare n. 9 del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d’imposta, ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni strumentali, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati possono integrare (regolarizzare) i documenti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 270/2022, ha inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto” assolvono la funzione di identificare l’investimento e devono, dunque, contenere l’espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787 del MEF, in un question time in Commissione Finanze alla Camera, tale interpretazione dell’Agenzia delle entrate è stata considerata “forzata ed eccessivamente estensiva”, dal momento che i documenti di trasporto sono citati nelle fatture, contenenti il riferimento, e che la ratio della norma è quella di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati.

Pertanto, nella risposta in esame, il MEF, sentita l’Agenzia delle entrate, dopo aver confermato che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in un’ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

(Risposta interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024)


12/01/24