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Bonus investimenti in beni strumentali – Momento di effettuazione degli investimenti - Chiarimenti

Si ricorda che la cd. “Legge di bilancio 2020” (art. 1, co. 184 - 197, L. n. 160/2019) riconosceva un credito d’imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La cd. “Legge di bilancio 2021” (art. 1, co. 1051 - 1063, L. n. 178/2020) ha riformulato la predetta disciplina riconoscendo un credito d’imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il termine “lungo” del 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In merito al momento di effettuazione dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, co. 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Nel caso di specie, emerge che l’impegno contrattuale del fornitore non si esaurisce con la semplice consegna del bene, ma si sostanzia in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, il montaggio e la messa in funzione, comprese le prove di funzionamento, con accettazione mediante “Certificato di Collaudo”.

La fattispecie in esame presenta, secondo l’Amministrazione finanziaria, alcune similitudini con una precedente risposta a interpello (risposta dell’Agenzia delle entrate n. 895 del 31 dicembre 2021).

In tale documento è stato chiarito che, nel caso di un contratto complesso con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e a eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest’ultimo, per cui lo svolgimento di tali attività assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento non è sufficiente la consegna del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dall’art. 109. co.1, TUIR.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate evidenzia come tra le due fattispecie esista una differenza rilevante: nel caso in esame il fornitore si impegna a vendere un bene all’acquirente e a eseguire ulteriori attività a favore di quest’ultimo ma, a differenza del caso descritto nella precedente risposta, lo svolgimento di tali attività non assume un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel contratto in esame, infatti, i soggetti hanno convenuto che il passaggio della proprietà, e dei relativi rischi, avvenga già a seguito della consegna del bene.

Pertanto, nel contesto contrattuale sopra descritto le parti hanno inteso conferire alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

L’Agenzia delle entrate ritiene, quindi, che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, determinante per l’applicazione della corretta disciplina agevolativa, nella fattispecie in esame risulti decisiva la consegna del bene mobile.

Per quanto concerne le prestazioni correlate (se qualificabili come “oneri accessori”), si ricorda che, secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109, co. 1 e 2, TUIR, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.


22/03/22